IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  l'art. 24,  comma  1,  della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
secondo  il  quale  la  retribuzione delle categorie di personale non
contrattualizzato  ivi indicate e' adeguata di diritto annualmente in
ragione  degli  incrementi medi, calcolati dall'Istituto nazionale di
statistica,   conseguiti  nell'anno  precedente  dalle  categorie  di
pubblici  dipendenti  contrattualizzati  sulle  voci retributive, ivi
compresa  l'indennita'  integrativa speciale, utilizzate dal medesimo
Istituto   per   l'elaborazione   degli   indici  delle  retribuzioni
contrattuali;
  Visto  l'art. 24,  comma  2,  della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
secondo   il   quale   la  percentuale  dell'adeguamento  annuale  e'
determinata  entro  il  30  aprile  di  ciascun  anno con decreto del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per
la   funzione   pubblica   e   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
  Visto  l'art. 1,  comma  576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
recante  misure  di  contenimento,  per  gli  anni  2007  e 2008, del
trattamento   economico   del  personale  non  contrattualizzato  con
retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui lordi;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 27
aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto
2007, con il quale e' stato determinato l'adeguamento del trattamento
economico  dal  1°  gennaio  2007  nella  misura  del 4,28 per cento,
corrisposto per intero al personale con retribuzioni complessivamente
inferiori  a  53.000 euro annui lordi e nella misura del 70 per cento
al restante personale;
  Visto l'art. 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che
ha  modificato  l'art. 1,  comma  576,  della legge 27 dicembre 2006,
n. 296,   nel  senso  di  limitare  le  misure  di  contenimento  del
trattamento  economico del personale interessato al solo anno 2007 e,
conseguentemente,  di  applicare  l'indice  di adeguamento per l'anno
2008  nella  misura  piena con reintegro della base di calcolo su cui
applicarlo, senza pero' dare luogo a conguagli;
  Vista  la  nota  dell'Istituto  nazionale  di statistica in data 26
marzo   2008,  n. SP/3l4.2008,  con  la  quale  si  comunica  che  la
variazione  media  degli  incrementi  retributivi realizzati nel 2007
rispetto al 2006 e' risultata pari a 1,77 per cento;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 15
giugno 2006, con il quale il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella  pubblica  amministrazione  e'  stato delegato ad esercitare le
funzioni  attribuite  al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri in
materia  di lavoro pubblico, nonche' l'organizzazione, il riordino ed
il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
  Sulla  proposta  dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Gli  stipendi,  l'indennita' integrativa speciale e gli assegni
fissi  e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del
personale  dirigente  della  Polizia  di  Stato e gradi di qualifiche
corrispondenti,   dei   Corpi  di  Polizia  civili  e  militari,  dei
colonnelli  e  generali delle Forze armate in godimento alla data del
1°  gennaio  2007 sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 2008, in
misura  percentuale  pari all'1,77 per cento, considerando nella base
di  calcolo dell'anno 2007 l'aumento del 4,28% anche per il personale
con  retribuzioni  complessivamente  superiori  a  53.000  euro annui
lordi.