IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo il quale la retribuzione delle categorie di personale non contrattualizzato ivi indicate e' adeguata di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'Istituto nazionale di statistica, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali; Visto l'art. 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo il quale la percentuale dell'adeguamento annuale e' determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Visto l'art. 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante misure di contenimento, per gli anni 2007 e 2008, del trattamento economico del personale non contrattualizzato con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui lordi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2007, con il quale e' stato determinato l'adeguamento del trattamento economico dal 1° gennaio 2007 nella misura del 4,28 per cento, corrisposto per intero al personale con retribuzioni complessivamente inferiori a 53.000 euro annui lordi e nella misura del 70 per cento al restante personale; Visto l'art. 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha modificato l'art. 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel senso di limitare le misure di contenimento del trattamento economico del personale interessato al solo anno 2007 e, conseguentemente, di applicare l'indice di adeguamento per l'anno 2008 nella misura piena con reintegro della base di calcolo su cui applicarlo, senza pero' dare luogo a conguagli; Vista la nota dell'Istituto nazionale di statistica in data 26 marzo 2008, n. SP/3l4.2008, con la quale si comunica che la variazione media degli incrementi retributivi realizzati nel 2007 rispetto al 2006 e' risultata pari a 1,77 per cento; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, con il quale il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e' stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonche' l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni; Sulla proposta dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1. 1. Gli stipendi, l'indennita' integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di Polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate in godimento alla data del 1° gennaio 2007 sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 2008, in misura percentuale pari all'1,77 per cento, considerando nella base di calcolo dell'anno 2007 l'aumento del 4,28% anche per il personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui lordi.